Entro il 30 aprile la presentazione delle domande per investimenti fatti nel 2020
È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2020 che definisce le modalità di attuazione degli incentivi fiscali per le persone fisiche che investono in imprese innovative, come previsto dal Decreto Rilancio.
Investimenti in start up innovative e PMI innovative
L’incentivo si applica ai conferimenti in denaro iscritti nella voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo azioni o quote delle start up innovative e delle piccole medie imprese (PMI) innovative, nonché agli investimenti in quote degli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio).
Inoltre, viene considerata agevolabile anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.
Entità dell’agevolazione e limiti
Il beneficio fiscale è concesso nei limiti del “de minimis”, ai sensi del regolamento n. 1407/2013, per cui spetta fino a un ammontare massimo di aiuti concessi a una start up innovativa o PMI innovativa non superiore a Euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari.
L’entità dell’agevolazione varia in relazione all’impresa beneficiaria degli investimenti:
- Investimenti in start up innovative: il soggetto investitore in ciascun periodo di imposta può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento fino a un massimo di Euro 100.000, per una detrazione massima di Euro 50.000.
- Investimenti in PMI innovative: il soggetto investitore in ciascun periodo di imposta può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento fino a un massimo di Euro 300.000, per una detrazione massima di Euro 150.000. Per gli investimenti superiori a Euro 300.000, sull’eccedenza l’investitore può detrarre il 30%.
Si ricorda che tale agevolazione è alternativa rispetto a quella ordinaria, quest’ultima è infatti prevista per investimenti più consistenti senza il rispetto del limite previsto dal regime de minimis.
In tal caso, l’importo massimo dell’investimento si distingue a seconda del soggetto investitore:
- Per le persone fisiche spetta una detrazione IRPEF pari al 30% dei conferimenti effettuati fino a 1 milione di euro, per ciascun periodo di imposta;
- Per le persone giuridiche spetta una deduzione IRES dal proprio reddito complessivo pari al 30% dei conferimenti effettuati fino a 1,8 milioni di euro, per ciascun periodo di imposta.
Per questa misura ordinaria, il rispettivo D.M. attuativo prevede che:
le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.
Presentazione domanda agevolazione detrazione 50%
Ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria (start up innovativa o PMI innovativa) dovrà presentare un’apposita istanza on line.
Per gli investimenti effettuati nel 2020, l’istanza deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.
Per gli investimenti successivi all’anno 2020, l’impresa beneficiaria dovrà presentare tale istanza prima dell’effettuazione dell’investimento tramite l’apposita piattaforma informatica.
L’istanza dovrà contenere:
- gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’OICR;
- l’ammontare dell’investimento;
- l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.
Controlli del MISE
Il Ministero dello Sviluppo economico verifica il rispetto del limite de minimis attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, notificando gli esiti dell’accertamento all’impresa e al soggetto investitore.
L’esito negativo blocca la fruizione dell’incentivo. In caso di utilizzo parziale del massimale per gli aiuti di Stato (Euro 200.000 in tre esercizi finanziari) già ottenuti, l’impresa dovrà presentare una nuova istanza con gli importi rideterminati.
Inoltre, al fine di usufruire dell’incentivo, si ricorda che:
- l’agevolazione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi del soggetto investitore relativa al periodo di imposta in cui ha effettuato l’investimento.
- gli investitori devono ricevere (entro 30 giorni dal conferimento) e conservare la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria che attesta l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile.
- l’investimento oggetto di agevolazione deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza del beneficio fiscale.
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